Fine lavori
( Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non puo' superare tre anni dall'inizio dei lavori. urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art15 )

Per tutti i procedimenti edilizi soggetti a titolo abilitativo la fine dei lavori deve avvenire entro tre anni dal loro inizio, salvo diverso termine previsto dal permesso di costruire. Dopo questo termine nessun lavoro potrà essere effettuato fino a quando:

  • non sia concessa una proroga del permesso di costruire (solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare oppure in considerazione della mole o delle particolari caratteristiche tecnico costruttive dell’opera)
  • non sia rilasciato un nuovo permesso di costruire
  • non sia stata presentata una nuova segnalazione certificata di inizio attività.
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Procura
L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.

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Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 13:45.35