
Dopo la pubblicazione della deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, i seguenti interventi possono essere eseguiti anche in deroga agli strumenti urbanistici:
- edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
- lavori di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, anche in deroga alle destinazioni d'uso, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dal Decreto legge 6/12/2011, n. 201, art. 31, com. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 /12/2011, n. 214, e successive modificazioni.
Gli interventi di interesse pubblico in deroga allo strumento urbanistico possono essere eseguiti dopo aver ottenuto il permesso di costruire (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 14, com. 1 e 1-bis).
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 17:52.52