Attraverso interventi di trasformazione edilizia, la ristrutturazione permette di riutilizzare edifici già esistenti. La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati: si può anche demolire e ricostruire.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia hanno quindi l’obiettivo di trasformare gli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3, com. 1). Questi interventi consistono nel ripristinare o sostituire alcuni elementi costitutivi dell'edificio e nell’eliminare, modificare e inserire nuovi elementi ed impianti. Sono compresi nella ristrutturazione edilizia anche:
- le demolizioni e le ricostruzioni con la stessa volumetria dell’opera preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
- gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti purchè si possa accertarne la preesistente consistenza
Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto se è rispettata la sagoma dell'edificio preesistente.
Approfondimenti
È possibile presentare segnalazione certificata di inizio dell'attività edilizia per i seguenti interventi di ristrutturazione edilizia:
- per gli interventi, che non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, oppure che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 1 e Legge 07/08/1990, n. 241, art. 19).
- per gli interventi, che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, oppure che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23)
- per gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente e con la medesima sagoma se si tratta di immobili sottoposti a vincolo, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, e per quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 1 e Legge 07/08/1990, n. 241, art. 19).
È possibile chiedere il rilascio del permesso di costruire per i seguenti interventi di ristrutturazione edilizia:
- per gli interventi, che non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, oppure che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 7)
- per gli interventi, che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, oppure che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10 e art. 22, com. 7)
- per gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente e con la medesima sagoma se si tratta di immobili sottoposti a vincolo, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, e per quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22, com. 7)
- per gli interventi finalizzati al recupero per scopi abitativi dei sottotetti esistenti (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 10).