L’agibilità attesta la conformità dell’opera al progetto nonché l’esistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati. Ogni volta che si modificano le condizioni suddette e per gli interventi di nuova costruzione, di ricostruzione e di sopraelevazione è necessaria l’agibilità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24).
L’agibilità è attestata con segnalazione certificata contenente la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta anche la conformità dell'opera al progetto presentato, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione richiesta dalla normativa vigente (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24, com. 5).