Tutela dall'inquinamento acustico, documentazione necessaria

Allegato

Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione della Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8 integrato con i contenuti del Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, art. 4 occorre allegare:

Documentazione di impatto acustico

La valutazione di impatto acustico (Legge 26/10/1995, n. 447) prevede la tutela dell'inquinamento acustico dovuto alla realizzazione o al potenziamento di attività produttive, commerciali o ricreative.

La documentazione di impatto acustico (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2 e 4 e Legge regionale 01/12/1998, n. 89, art. 12, com. 2) va presentata per le attività, i progetti e le opere, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

  • tutte quelle soggette a valutazioni di impatto ambientale (centrali energetiche, dighe, grandi infrastrutture, industrie di notevoli proporzioni, etc.)
  • le opere di realizzazione, modifica, potenziamento di:
    • aeroporti, aviosuperfici, eliporti
    • strade di tipo A, B, C, D, E, F
    • discoteche
    • circoli privati e pubblici esercizi ove si genera rumore
    • impianti sportivi e ricreativi
    • ferrovie ed alti sistemi di trasporto collettivo su rotaia
  • i nuovi impianti ed infrastrutture adibiti a:
    • attività produttive
    • attività sportive e ricreative
    • postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

Le modalità ed i criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico sono contenuti nella Deliberazione della Giunta regionale 21/10/2013, n. 857, Allegato A
La documentazione di valutazione dell'impatto acustico deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e competente in materia acustica (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 2, com. 6).

Per i Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione da parte di professionista abilitato che attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 3-bis).

Valutazione previsionale di clima acustico

È obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere della Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2 (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 3). La Valutazione previsionale del clima acustico deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e competente in materia acustica (Legge 26/10/1995 n. 447, art. 2, com. 6).

Autocertificazione acustica

Per i Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, per gli edifici adibiti a civile abitazione, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione da parte di professionista abilitato che attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 5 e Legge regionale 01/12/1998, n. 89, art. 12, com. 3-bis).

Documentazione di previsione di impatto acustico

Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione della Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 6 è richiesta la documentazione di previsione di impatto acustico con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, nel caso in cui i valori di emissioni sono superiori a quelli della zonizzazione acustica comunale o a quelli individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Mnistri 14/11/1997 (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 6).