Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
La domanda di rimborso del contributo di costruzione versato deve essere presentata entro 10 anni dal termine della validità del titolo edilizio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2943). La perdita di efficacia del titolo abilitativo può verificarsi con la rinuncia esplicita all'esecuzione delle opere con la scadenza del termine di un anno senza l’inizio dei lavori o con la scadenza del termine previsto per la loro conclusione.
Una volta ricevuta la domanda, l'Amministrazione conferma o meno il diritto al rimborso entro 30 giorni.
L'eventuale restituzione del contributo di costruzione viene effettuata dalla tesoreria comunale, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, calcolando gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione della domanda.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |